Art. 22.
(Accesso illegittimo e manomissione
degli atti).
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i
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documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.